Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
L'art. 28 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede:
"1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i
rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari
regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo,
con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono
altresi' pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle
risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno."
I Comuni sono, quindi, esenti da quest'obbligo.
"1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i
rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari
regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo,
con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono
altresi' pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle
risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno."
I Comuni sono, quindi, esenti da quest'obbligo.
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